Determinazione del compenso dell’esperto ai sensi dell’art. 2473, comma 3, c.c.
Ai sensi dell’art. 2473, comma 3°, c.c. il Tribunale provvede sulle spese relative all’esperto, determinando a carico di quale parte devono essere sopportate. Deve invece ritenersi che non rientri tra i poteri del Tribunale la liquidazione delle spese, quale compenso dell’opera professionale svolta per la determinazione del valore della quota oggetto di recesso del socio, non essendo l’esperto né un consulente tecnico, né un ausiliario del giudice.
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Paolo F. Mondini
Fondatore e Responsabile scientificoFondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza....(continua)