Determinazione del danno da gestione non conservativa
Lo sbilancio fallimentare può legittimamente costituire un indice a cui ancorare la determinazione equitativa del danno prodotto in violazione dell’art. 2486 c.c. qualora manchino o siano completamente inattendibili le scritture contabili prodotte in giudizio.
E’ ammissibile ricorrere a tale criterio qualora non sia possibile individuare in altro modo gli specifici effetti pregiudizievoli conseguenza della condotta degli amministratori, sicché, in mancanza di specifici elementi di valutazione, diviene plausibile ascrivere all’amministratore l’intero sbilancio patrimoniale.
Per regola generale, compete al curatore dare la prova dell’esistenza del danno e del nesso di causalità, ma è certo ammessa la possibilità di un’inversione dell’onere della prova quando la mancanza o l’irregolare tenuta delle scritture contabili, effetto della violazione di specifici obblighi di legge, rendano quella prova impossibile.