Determinazione del quantum della contraffazione ed i presupposti necessari ai fini della configurazione di un atto ex art. 2598 n.1 c.c.
L’indebito agganciamento ad un marchio ed alla sua fama, non in funzione meramente descrittiva, comporta il ristoro dell’illecito azionato nei confronti del titolare del marchio, il quale, ai fini della sua quantificazione, quando concorre con il criterio equitativo quello del cd. prezzo del consenso, richiede di individuare la volontà espressa dalle parti in relazione alle precedenti manifestazioni.
Ai fini della configurazione di un atto di concorrenza sleale ex art. 2598 n.1 c.c. è necessario che sussistano, per giurisprudenza consolidata, al contempo la qualità di imprenditore del soggetto attivo e passivo dell’atto e l’esistenza tra essi di un rapporto di concorrenza economica. A tal riguardo, anche le interpretazioni estensive in merito richiedono la presenza di una stabile organizzazione che operi secondo criteri di economicità, ancorché senza scopo di lucro.