Dichiarazioni rese in sede stragiudiziale: presupposti della confessione e sua revoca
Affinché una dichiarazione resa in sede stragiudiziale possa configurare una confessione è necessario che ricorrano: (i) un elemento di tipo soggettivo, i.e. l’animus confitendi, consistente nella consapevolezza e volontà del confitente di ammettere la verità del fatto sfavorevole a sé e favorevole all’altra parte, e (ii) un elemento di tipo oggettivo, ravvisabile qualora dall’ammissione del fatto oggetto di confessione derivi un concreto pregiudizio all’interesse del dichiarante, e un corrispondente vantaggio nei confronti del destinatario della confessione.
Le dichiarazioni che rappresentano in modo diverso e contrastante i medesimi fatti oggetto di una precedente confessione stragiudiziale dello stesso confitente non possono essere riconducibili alle “dichiarazioni aggiuntive” alla confessione di cui all’art. 2743 c.c.. Tali successivi dichiarazioni rientrano invece nell’ambito dell’art. 2732 c.c., che ammette la revoca della confessione solo qualora il confitente fornisca la prova che essa è stata determinata da errore di fatto o da violenza.
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Edoardo Badiali
Edoardo è specializzato in diritto della proprietà intellettuale, settore in cui ha conseguito un LL.M. presso il King's College di Londra, con borsa di studio. Ha sempre collaborato con studi legali specializzati...(continua)