Differenza tra diritti di proprietà intellettuale e diritti reali e applicazione del procedimento di mediazione obbligatorio
I diritti di proprietà intellettuale non possono essere assimilati alla categoria dei diritti reali in virtù di due considerazioni: da un lato, alla nozione “proprietà” intellettuale va attribuito un significato sui generis, che si distanzia dalla nozione di proprietà di tradizione romanistica, avvicinandosi piuttosto a quella mutuata dagli ordinamenti dei paesi anglosassoni (e nei TRIPS). Tale concetto di proprietà non richiama la categoria romanistica del “dominium“, bensì quella di “property”. Quest’ultima è nozione più elastica, estesa fino a ricomprendere anche i diritti derivanti da diritti di credito; d’altro lato, i diritti di proprietà intellettuale, pur essendo caratterizzati dall’assolutezza erga omnes, non sono dotati della materialità dell’oggetto, ossia della res che caratterizza invece i diritti reali. La distinzione concettuale tra diritti di proprietà intellettuale e diritti reali comporta che alla tutela dei primi non è applicabile la condizione di procedibilità del previo ricorso al procedimento di mediazione introdotto dal D. lgs. 28/2010.