Differenza tra le azioni ex art. 2394 ed ex artt. 2395-2476, co. 7, c.c.
L’azione prevista dall’art. 2394 c.c. è caratterizzata dal fatto che il danno prospettabile dal creditore è esclusivamente quello indiretto scaturente dalla riduzione della garanzia patrimoniale costituita dal patrimonio sociale, danno che colpisce indistintamente tutto il ceto creditorio pregiudicato dall’insufficiente capienza patrimoniale del debitore. Ben diversa è l’azione individuale del socio e del terzo prevista dall’art. 2395 c.c. (per le s.p.a.) e dell’art. 2476, co. 7, c.c. (per le s.r.l.), che identificano la responsabilità dell’amministratore per danni diretti (cioè danni non indirettamente derivanti dalla perdita del patrimonio sociale) alle ragioni dei creditori per fatti dolosi o colposi. Dalla radicale differenza tra le due azioni discende che ogni eventuale mutamento di domanda in corso di causa costituisce inammissibile mutatio libelli.
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Carlo Arsie
Avvocato in Padova, si occupa prevalentemente di contenzioso civile e societario.(continua)