Differenza tra minuta e contratto preliminare di trasferimento di brevetto e riflessi sulla responsabilità
Una serie di meri appunti (ancorché in qualche passaggio molto articolati) riguardanti la cessione di un brevetto, in cui le parti si limitano ad esternare le loro intenzioni e si propongono di tradurle in successivi accordi, non costituisce contratto preliminare di trasferimento di diritti di brevetto, soprattutto qualora le parti (i) non abbiano qualificato come contratti preliminari o contratti definitivi le scritture in discorso e (ii) abbiano rinviato la definizione di numerosi elementi essenziali (a cominciare dal progetto/brevetto/know how/documentazione tecnica) ad un diverso e futuro contratto da stipularsi con rogito notarile, utilizzando frasi ed espressioni – redatte in un linguaggio non contrattuale ma discorsivo che certamente non si attaglia al valore economico e alla natura dell’affare – che confermano e fanno risaltare il carattere meramente propedeutico della documentazione.
In presenza di minute o puntuazioni contrattuali le parti conservano la libertà di recesso dalle trattative, libertà che trova un limite soltanto nella responsabilità precontrattuale prevista dall’art. 1337 c.c.
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gabriele.scaglia
Notaio con sede in Triuggio (MB) e operante in tutta la Lombardia. Dottore di ricerca presso la Scuola di Dottorato "Impresa, lavoro e Istituzioni" dell'Università Cattolica di Milano (curriculum diritto...(continua)