Diligenza dell’amministratore nella stipulazione di un contratto poi oggetto di contenzioso
Non può essere accolta la domanda di risarcimento dei danni nei confronti di amministratore di società per azioni (ex artt. 2392 e 2393 c.c.) la quale abbia ad oggetto il ristoro dalle conseguenze pregiudizievoli derivate alla società da un contenzioso avente avuto ad oggetto un contratto stipulato dall’amministratore stesso allorquando, essendo oggetto del sindacato giudiziale la modalità con cui egli abbia proceduto a concludere il contratto, la condotta tenuta e le scelte effettuate nella fase patologica del rapporto contrattuale con la controparte, le scelte dell’amministratore non risultano ex ante irragionevoli né eccessivamente rischiose per la società essendo decisioni sostenute da un’adeguata informazione risultante anche dalla previa consultazione con il legale della società e con gli altri consiglieri di amministrazione, nonché da una forte ragione economica, maggiormente tutelante gli interessi della società. Il criterio con cui va valutata la condotta dell’amministratore, nonchè il grado di diligenza impiegato ex art. 1176 comma 2 c.c. sono quelli definiti dalla Corte di legittimità, secondo cui la valutazione della ragionevolezza della stessa va compiuta ex ante, in base ai parametri della diligenza del mandatario, alla luce dell’art 2392 c.c., tenendo conto della eventuale mancata adozione di quelle cautele, verifiche od informazioni preventive normalmente richieste per una scelta di quel tipo, nonchè della diligenza mostrata nell’apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all’operazione da intraprendere (Cass. n. 15470/2017). Il giudizio sulla diligenza dell’amministratore nell’adempimento del proprio mandato non può, dunque, investire le scelte di gestione o le modalità e le circostanze di tali scelte, anche se presentano profili di rilevante alea economica, ma solo la diligenza mostrata nell’apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all’operazione da intraprendere, e quindi, l’eventuale omissione di quelle cautele normalmente richieste per una scelta di quel tipo, operata in quelle specifiche circostanze e modalità.