Dimissioni rassegnate dall’amministratore su richiesta della società e conseguenti alla violazione del patto contrattuale di non concorrenza
Le dimissioni rassegnate dall’amministratore al fine di evitare la revoca per giusta causa conseguente alla risoluzione del contratto di prestazione di servizi che lo legava alla società a fronte dell’inosservanza del patto di non concorrenza, sono un motivo di cessazione dalla carica riconducibile alla sua sfera giuridica e come tali non danno diritto ad alcun indennizzo contrattuale né al risarcimento del danno.
Difatti, la facoltà concessa all’amministratore tra il dimettersi volontariamente, evitando il clamore sulle ragioni della cessazione dalla carica, ed il subire una revoca per giusta causa in relazione all’inosservanza degli obblighi di non concorrenza già causa della risoluzione del contratto di prestazione di servizi, non avrebbe potuto rappresentare per la società un vantaggio ingiusto atteso che la revoca cui sarebbe stato esposto l’amministratore se non avesse accettato di dimettersi volontariamente – tutt’altro che priva di motivazioni in ordine alla giusta causa – non avrebbe, comunque, comportato per la società l’onere del risarcimento del danno.