Diritti connessi sulla fotografie e violazione di diritti morali del fotografo
Il “carattere creativo” delle opere fotografiche richiede necessariamente un’attività intellettuale preminente rispetto alla mera abilità tecnica di un fotografo, che si ravvisa quando la modalità di riproduzione del fotografo trasmette un messaggio ulteriore e diverso rispetto alla rappresentazione oggettiva cristallizzata, rendendo cioè una soggettiva interpretazione idonea a distinguere un’opera tra altre analoghe aventi il medesimo oggetto, ovvero esprime in modo assolutamente caratteristico ed individualizzante la persona dell’autore, dovendo invece il relativo giudizio prescindere dall’oggetto o dal soggetto riprodotto.
Anche a voler riconoscere anche all’autore della fotografia semplice un diritto morale c.d. connesso (o quantomeno un diritto di paternità) in base al principio generale per cui ogni individuo ha diritto alla paternità delle proprie azioni, o, comunque sulla base di un’analisi sistematica degli artt. 87 e ss. L.A., la menzione dell’autore deve essere fatta conformemente alle “forme di uso” (cui fa riferimento l’art. 8, comma 1, L.A.) ovvero alla modalità divenuta di uso comune poiché convenzionalmente adottata in un determinato settore di riferimento; il che implica anche che – conformemente ad alcune forme d’uso – l’autore possa non essere affatto indicato, senza che ciò violi il suo diritto morale.
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Carmine Di Benedetto
Dottorando di ricerca in Diritto privato, diritto romano e cultura giuridica europea presso l'Università di Pavia. Laurea in Giurisprudenza (110/110 con lode) presso Università Commerciale Luigi Bocconi, Milano, 2013....(continua)