Diritti disponibili e diritti indisponibili ai fini della devoluzione della controversia ad arbitri
Al fine di verificare la devolvibilità ad arbitri di una controversia relativa ad una delle materie indicate dall’art. 34 D.Lgs. n. 5/2003 è necessario verificare se la controversia stessa verta su diritti disponibili o indisponibili. Il criterio distintivo tra le due tipologie di diritti si fonda sull’incidenza, o meno, della controversia sui diritti dei soci, e in tal caso l’interesse coinvolto è meramente privatistico, ovvero sui diritti di terzi estranei alla compagine sociale, anche in ragione di violazione di norme imperative, dovendosi in tal ultimo caso parlare di diritti indisponibili il cui interesse coinvolto è di tipo pubblicistico.
Ai sensi dell’art. 34 D.Lgs. 2003 n. 5, non sono compromettibili in arbitri le controversie relativa alla validità della delibera di impugnazione del bilancio, in relazione all’oggetto (illecito o impossibile) per difetto dei requisiti di verità, chiarezza e precisione, nonché la controversia avente ad oggetto l’impugnazione della deliberazione di riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale di cui all’art. 2447 c.c., per violazione delle norme sulla redazione della situazione patrimoniale ex art. 2446 c.c., essendo tali norme strumentali alla tutela non solo dell’interesse dei soci ma anche dei terzi, i quali hanno diritto a conoscere l’effettiva situazione patrimoniale e finanziaria dell’ente.
In presenza di una clausola compromissoria nello statuto sociale, attengono a diritti indisponibili, come tali non compromettibili in arbitri ex art. 806 c.p.c., le controversie concernenti i vizi relativi al contenuto del verbale di assemblea dei soci aventi oggetto illecito o impossibile, cui sono equiparate, ai sensi dell’art. 2479 ter c.c., quelle prese in assoluta mancanza di informazione. Sono compromettibili in arbitri le controversie attinenti all’irregolare convocazione e allo svolgimento dell’assemblea.