Diritti e compenso dell’autore della collana all’interno del rapporto di lavoro
Nell’ambito di un rapporto di lavoro (comunque denominato e di qualsiasi natura: subordinato, autonomo, di collaborazione) contenente la commissione delle opere pubblicate, all’autore può – deve – riconoscersi la paternità delle opere, ossia il diritto cd. morale d’autore, mentre i diritti patrimoniali sorgono originariamente (o, secondo altra tesi, sono normalmente e immediatamente trasferiti) in capo al datore di lavoro o al committente, salva la prova di un diverso accordo tra le parti, e all’autore nulla spetta, oltre a quanto già riconosciutogli con il contratto di lavoro.
Diversamente, se l’opera è creata fuori da un qualsiasi rapporto di lavoro, il rapporto tra autore ed editore è regolato dal contratto di edizione, e all’autore spetta una percentuale sul prezzo di copertina degli esemplari venduti, o una somma a stralcio.
In assenza di un contratto scritto tra le parti, distinto da quello di lavoro, non può ritenersi dimostrata la stipula né di un contratto d’opera, né di un contratto di edizione. Nel caso in cui i volumi oggetto di causa risultino parti di più ampie collane, è a maggior ragione ragionevole escludere che essi possano presumersi il frutto dell’autonoma iniziativa di una autrice freelance anziché l’esecuzione di un progetto editoriale, basato sulla ragionevole previsione della redazione delle opere da pubblicare, poggiante sull’impegno assunto nei confronti della committente, anziché sulla libera iniziativa degli autori.
Il compenso per l’opera è quindi da ritenersi già compreso nello stipendio riconosciuto, eventualmente spettando al lavoratore diritti – da fare valere avanti al giudice del lavoro – se fossero state affidate mansioni eccedenti quelle riconducibili alla qualifica attribuita.