Diritti patrimoniale e diritto morali sulle opere cinematografiche
In tema di diritti patrimoniali dell’opera cinematografica, la legge attribuisce al produttore non il semplice esercizio di un diritto altrui, ma la titolarità di un diritto proprio, a titolo originario (Cass. 13/11/1973 n. 3004), che ricomprende ogni possibile utilizzazione economica dell’opera filmica in quanto tale (sia cinematografica che televisiva), cioè del film adoperato quale prodotto di spettacolo che adotta la tecnica della immagine in movimento capace di realizzare una realtà virtuale, appunto, in movimento, con esclusione della sola utilizzazione economica che prescinda del tutto da tale ontologica essenza dell’opera filmica (in tal senso Cass. 1/12/1999 n. 13398). Il produttore è quindi ex lege il titolare unico ed esclusivo dei diritti di utilizzazione economica dell’opera cinematografica, nei limiti stabiliti dalla legge costituiti anzitutto dai diritti cosiddetti morali e da quei diritti patrimoniali espressamente riservati dalla stessa legge ai coautori indicati dall’art. 44 LdA ovvero al soggettista, allo sceneggiatore, all’autore della colonna musicale e al direttore artistico o regista. Questi ultimi, in particolare, hanno un potere di veto rispetto alla facoltà di rielaborazione inclusa nel diritto di sfruttamento economico dell’opera cinematografica, a cui si aggiunge la tutela prevista dall’art. 20 LdA sui diritti morali.
Quanto al diritto alla paternità per le opere cinematografiche occorre tener conto di quanto specificamente disposto dall’art. 48 LdA, la mancata menzione del nome dell’autore nel materiale promozionale ed in particolare nelle immagini di frame del film pubblicate sui social networks non può ritenersi di per sé illegittima in considerazione di quanto prescritto dall’art. 48 LdA. Quanto al diritto morale all’integrità dell’opera, tutelato dall’art. 20 LdA, l’autore può attribuire in via contrattuale ampia facoltà di elaborazione anche mediante utilizzo di frame o fotogrammi inseriti in altre e diverse opere di nuova creazione al produttore, senza con ciò ritenersi violato il carattere inalienabile del diritto morale.