Diritto al legittimo utilizzo del patronimico all’interno dei segni distintivi, contraffazione del marchio e concorrenza sleale
L’art. 2564 c.c. nel disciplinare il concorso tra ditte uguali o simili che possano creare confusione per l’oggetto dell’impresa e per il luogo in cui questa è esercitata, impone di integrare o modificare la propria ditta a quello tra i due imprenditori commerciali che l’abbia iscritta nel registro delle imprese in epoca posteriore. Difatti, l’uso precedente del segno –quale marchio di fatto –da parte del richiedente o del suo dante causa non è di ostacolo alla successiva registrazione del marchio (art. 12 C.P.I.), non costituendo anteriorità distruttiva. [Nel caso di specie, al fine di poter validamente rivendicare il diritto di preuso del patronimico, non è sufficiente dimostrare di essere discendenti di imprenditori che esercitavano la stessa attività, ma occorre dimostrare la continuità di impresa.]
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Vito D'Alessio
Tirocinante ex art. 73, d.l. 69/2013 presso il Tribunale ordinario di Bari, Sez. Spec. Impresa.(continua)