Diritto al risarcimento dei danni per revoca senza giusta causa della delega, esclusiva o condivisa, alla gestione di una società di capitali
In caso di revoca delle deleghe gestorie fiduciariamente ripartite intra collegium si è in presenza di un potere per sua natura puramente e semplicemente discrezionale, data l’assoluta fiduciarietà della delega e le ricadute in punto di responsabilità anche degli altri membri dell’organo delegante, tale per cui, fatti salvi i limiti che impongono i principi generali dell’ordinamento (quali, solo a titolo esemplificativo, la violazione di norme penali o antidiscriminatorie), la revoca della delega esclusiva o condivisa alla gestione di una società di capitali, così come a monte il suo conferimento, costituisce atto giuridico di organizzazione che non tollera alcun limite di merito e non ne consente quindi la sindacabilità ai fini di tutela reale, salvo l’obbligo risarcitorio conseguente alla decisione di revoca non sorretta da giusta causa, sia pur nell’ampia accezione di impedimento definitivo del rapporto fiduciario sottostante normalmente attribuita a tale clausola generale.
Come da recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (si veda, Cass. 7587/2016), pur nel silenzio dell’art. 2381 c.c., anche la revoca dell’amministratore delegato della sola delega decisa dal consiglio di amministrazione (e non della nomina) dev’essere assistita da giusta causa, sussistendo in caso contrario il diritto al risarcimento dei danni eventualmente patiti; ciò in applicazione analogica dell’art. 2383, co. 3, c.c., di cui ricorre la stessa ratio, tale per cui, pur nella libertà del conseguimento degli interessi ed obiettivi della società amministrata occorre, in assenza di giusta causa, tener conto del sacrificio economico e sociale dell’amministratore conseguente alla revoca, soprattutto quando la delega comporti un’attività remunerata suscettibile di valutazioni professionali nel mercato dei manager.