Diritto alla consultazione della documentazione sociale da parte del socio “concorrente”
Ai sensi dell’art. 2476, c. 2, c.c., il socio di minoranza di una S.r.l., anche se in conflitto di interessi con la suddetta società, ha diritto di richiedere con provvedimento d’urgenza agli amministratori della stessa la consultazione della documentazione sociale (ivi inclusi gli estratti conto bancari, le fatture passive e, se in forma scritta, tutte le proposte contrattuali ed i contratti sottoscritti dalla società, con la relativa documentazione contabile ad essi inerente).
Il fatto che il soggetto richiedente sia altresì socio ed ex amministratore di altra società che abbia o abbia avuto rapporti commerciali o debitori con quella i cui amministratori sono aditi ai sensi dell’art 2476, c. 2, c.c. (quindi nell’ambito di un interesse confliggente con quello di quest’ultima, aspetto comunque ab origine noto e accettato dalla stessa e dai suoi soci di comando) non vale a privarlo dei diritti di informativa e dei relativi poteri riconosciutigli dalla legge in quanto socio. La circostanza che le reiterate legittime richieste di consultazione da parte del socio siano state respinte costituisce elemento di pericolo che rende urgente l’accoglimento in via cautelare dell’istanza di accesso.
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Tommaso Carcaterra
Laureato presso l'Università degli Studi di Milano. Praticante avvocato presso lo studio legale Gatti Pavesi Bianchi Ludovici.(continua)