Diritto d’autore ed elaborazione creativa di opera architettonica. Conseguenze della violazione del diritto morale
Costituiscono violazione dei diritti garantiti dall’art. 4 l.d.a. all’autore dell’opera (anche architettonica) tanto la contraffazione – nella quale deve intendersi inclusa la riproduzione dei tratti essenziali dell’opera in quella successiva, anche in presenza di differenze di dettaglio –, quanto l’elaborazione creativa della stessa. Sono indici di originalità dell’opera sia l’utilizzo di una tecnica compositiva, di per sé già nota, nella progettazione di opere architettoniche con riferimento alle quali non erano state ancora adoperate siffatte modalità creative (nella specie: centrali termoelettriche), sia il succedersi di differenti soluzioni nel corso dell’iter progettuale dell’opera stessa. I diritti acquisiti dal committente in forza di un contratto di appalto relativo a uno specifico progetto architettonico sono limitati allo specifico bene oggetto della progettazione, con la conseguenza che l’utilizzazione del medesimo progetto per la realizzazione di un’altra opera non rientra nei diritti di sfruttamento economico nati in virtù di tale rapporto. La violazione del diritto morale al riconoscimento della paternità dell’opera, quand’anche non dia luogo al diritto alla distruzione o modificazione della contraffazione o della riproduzione peggiorativa – per la sussistenza di altri mezzi pubblicitari idonei a riparare la violazione di tale diritto (artt. 169-170 l.a.) – , fonda comunque in capo all’autore il diritto al risarcimento del danno derivante dalla lesione alla reputazione e onore cagionatogli, nella parte in cui la riproduzione peggiorativa possa indurre i terzi ad attribuire quest’ultima all’autore dell’opera originaria.