Diritto del cessionario fiduciario di partecipazione societaria all’iscrizione a libro soci e clausola di prelazione statutaria con obbligo di offerta agli “altri soci”
In una intestazione fiduciaria di azioni nella quale il fiduciario è persona fisica e non una società fiduciaria ex lege n. 1966 del 1939, il soggetto interposto (realmente) acquista la titolarità delle azioni (c.d. “fiducia romanistica” o “fiducia cum amico”). Il cessionario fiduciario di partecipazione societaria ha diritto di essere iscritto a libro soci; la tardività dell’iscrizione implica un inadempimento dell’amministratore, non certo il venir meno del diritto.
Una clausola statutaria di prelazione che preveda, in caso di vendita di azioni, in capo al cessionario delle stesse l’obbligo di offerta agli “altri soci” deve intendersi diretta solamente a coloro che sono tali al momento dell’offerta stessa o al momento in cui pretendono di esercitare il diritto di prelazione. Chi dunque era socio al momento della cessione ma ha successivamente dismesso la partecipazione non manterrà il diritto a vedersi indirizzata l’offerta di acquisto. Ove la clausola non ponga un limite temporale entro il quale il cessionario deve effettuare l’offerta, essa potrà essere effettuata senza limiti di tempo, salva ovviamente ogni azione da parte degli altri soci volta ad ottenere l’adempimento dell’obbligo da parte del cessionario. In assenza di previsione di una denuntiatio da parte del cedente, si deve ritenere che la clausola statutaria non tuteli l’interesse del socio che sia tale al momento della cessione a rendersi acquirente della partecipazione ceduta, interesse in ipotesi leso dal non essere venuto a conoscenza di quella cessione.
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Giovanni Battista Barillà
Professore Associato di Diritto commerciale presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Bologna, Avvocato in Bologna, è autore di articoli e monografie in materia di diritto commerciale...(continua)