Diritto del convenuto in solido a chiedere l’esibizione degli atti transattivi intervenuti con gli altri condebitori
Deve essere accolta l’istanza di esibizione formulata da uno dei convenuti in responsabilità avente ad oggetto gli atti di transazione intervenuti tra il fallimento attore e gli altri condebitori solidali, dovendo concludersi che il debito residuo che resta a carico degli altri obbligati dovrà necessariamente essere ridotto in misura proporzionale alla quota di chi ha transatto, solo se il pagamento è stato inferiore alla quota che faceva idealmente capo al transigente, dovendo altrimenti pervenire alla conclusione che il debito residuo dei debitori non transigenti è destinato a ridursi in misura corrispondente all’ammontare di quanto pagato dal condebitore che ha transatto.
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Rocco Antonini
Dottorando di ricerca in Diritto commerciale interno ed internazionale presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano - Avvocato(continua)