Diritto del socio accomandante alla percezione degli utili e utilizzabilità del bilancio redatto a fini fiscali
La norma di cui all’art. 2262 c.c. (applicabile alle s.a.s. in forza del duplice richiamo di cui agli artt. 2315 e 2293 c.c.), nel prevedere che “salvo patto contrario, ciascun socio ha diritto di percepire la sua parte di utili dopo l’approvazione del rendiconto”, disegna il diritto del socio di società di persone a percepire gli utili come discendente non dalla decisione assembleare di distribuzione degli utili (come previsto nelle società di capitali), ma dalla mera sussistenza di utili attestata dal rendiconto approvato.
Nel caso di società in accomandita la giurisprudenza ha precisato che, spettando l’approvazione del rendiconto ai soli accomandatari, nell’ipotesi di un solo socio accomandatario la presentazione del rendiconto equivale alla sua approvazione (cfr. Cass. n. 1240/1996).
Sussiste il diritto del socio alla percezione degli utili effettivamente conseguiti dalla società (art. 2303 c.c.) in quanto attestati dal rendiconto approvato ovvero in quanto altrimenti ricostruibili, sulla scorta, in particolare, delle risultanze fiscali non adeguatamente contraddette dal soggetto obbligato alla stesura del rendiconto e onerato della prova di un diverso risultato degli affari sociali.