Diritto del socio ad impugnare la delibera di approvazione del bilancio
Il socio legittimato ad impugnare il bilancio è portatore di un diritto verso la società a ricevere con il documento contabile informazioni veritiere e corrette e questo diritto è tutelato con la facoltà del socio di insorgere contro le delibere che ritiene illegittime.
Il giudizio di impugnazione, se si conclude in senso positivo per il socio impugnante, comporta la caducazione endosocietaria della delibera invalida con efficacia verso tutti i soci ex art. 2377, co. 7 c.c e il socio, in ipotesi di mancata ottemperanza da parte dell’organo amministrativo alla sua obbligazione di adeguare gli atti interni alla decisione sull’impugnazione della delibera, gode solamente di una tutela risarcitoria (non sempre di facile dimostrazione) che non comporta in sé la caducazione delle delibere c.d. intermedie se non oggetto di tempestiva impugnazione.
L’art. 2434-bis c.c. è finalizzato ad attuare il generale principio di interesse ad agire (art. 100 c.p.c.), poiché – secondo la valutazione data dallo stesso legislatore letta alla luce del principio di continuità dei bilanci – una volta approvato il bilancio successivo, la rappresentazione della situazione economico patrimoniale della società data con il bilancio precedente ai soci ed ai terzi ha esaurito le sue potenzialità informative ed organizzative, e dunque anche le sue potenzialità decettive, dovendo invece i destinatari dell’informazione, per ogni valutazione e decisione organizzativa conseguente, far riferimento all’ultimo bilancio approvato.
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Matteo Santellani
Avvocato - AssociateAvvocato iscritto all'Albo degli Avvocati di Verona, svolgo la mia attività professionale tra Verona e Milano presso lo studio associato Unistudio Legal&Tax. Mi occupo di diritto societario e commerciale, anche...(continua)