DIRITTO DEL SOCIO NON AMMINISTRATORE DI SRL ALLA CONSULTAZIONE DEI DOCUMENTI SOCIALI
La funzione della disposizione contenuta nel 2° comma dell’art. 2476 c.c. è ravvisabile nella necessità di permettere al socio che non partecipa all’amministrazione un controllo sulla società e di consentirgli un utilizzo consapevole dei suoi diritti, pertanto il riferimento normativo ivi previsto ai ‘documenti relativi all’amministrazione’ si estende a tutti i documenti, le scritture contabili, i documenti fiscali e quelli riguardanti singoli affari sociali.
La disposizione contenuta nel 2° comma dell’art. 2476 c.c. impone all’amministratore di assolvere secondo buona fede l’obbligo di evadere le richieste di informazione e di ispezione avanzate dai soci.
Nel procedimento cautelare promosso per ottenere provvedimenti necessari e idonei a far cessare la condotta pregiudizievole di un amministratore, il quale non abbia assolto l’obbligo di cui al 2° comma dell’art. 2476 c.c., è inconferente il richiamo all’art. 210 c.p.c., ogni qualvolta il giudice possa plasmare i suddetti provvedimenti secondo le circostanze del caso concreto e tenendo conto degli sviluppi fattuali della vicenda (nella specie il Tribunale ha rigettato la richiesta formulata ex art. 210 c.p.c. per l’esibizione di una fideiussione, avendo già ordinato al resistente, in virtù di una lettura estensiva da attribuire alla lettera del 2° co. dell’art. 2476 c.c., di fornire tutta la documentazione sociale, ivi compresa la fideiussione).