Diritto di accesso del socio di s.r.l. alla documentazione sociale e tutela della riservatezza dei dati sensibili
Il concreto esercizio del diritto di consultazione della documentazione sociale ai sensi dell’art. 2476 c.c. deve essere determinato in applicazione del principio di buona fede, che rappresenta canone generale nell’esecuzione del contratto sociale. Ne discende che, per un primo profilo, la possibilità di estrazione di copia a spese del socio appare connaturata alla effettività dell’esercizio del diritto di controllo, altrimenti in fatto limitato o comunque richiedente modalità di consultazione che risulterebbero eccessivamente onerose o non esaustive. Per altro profilo, l’applicazione del principio di buona fede comporta che il diritto alla consultazione della documentazione sociale e alla estrazione di copia possa trovare specifica limitazione là dove alle esigenze di controllo individuale della gestione sociale si contrappongano non pretestuose esigenze di riservatezza fatte valere dalla società (nella specie, su richiesta della società, la quale eccepiva che il socio istante svolgeva attività concorrenziale con quella sociale, il Tribunale disponeva che il diritto di accesso fosse consentito previo mascheramento dei dati sensibili presenti nella documentazione, quali i dati relativi ai nominativi di clienti e fornitori).
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Paolo F. Mondini
Fondatore e Responsabile scientificoFondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza....(continua)