Diritto di accesso del socio e suo contemperamento con il diritto di riservatezza della società in punto di contatti commerciali
Il diritto di accesso alla documentazione sociale, riconosciuto ai soci di srl che non partecipano all’amministrazione dall’art. 2476 co. 2 c.c., va configurato quale manifestazione di un potere di controllo individuale in capo ai singoli soci, di per sé non subordinato ad alcuna dimostrazione di specifico interesse da parte del socio. Ne deriva che il requisito del periculum -necessario per la tutela in via d’urgenza di tale posizione- appare connaturato alla stessa struttura del diritto di accesso alla documentazione sociale, quale espressione di un potere di controllo del socio avente ad oggetto la verifica della gestione sociale in atto, verifica il cui differimento all’esito di un giudizio di merito verrebbe irreparabilmente a frustrare l’attualità del controllo medio tempore.
Il contrasto tra il diritto di accesso del socio di srl e le esigenze di riservatezza della società deve essere risolto alla luce del principio di buona fede, la cui applicazione allo specifico rapporto sociale comporta che il diritto alla consultazione della documentazione sociale e alla estrazione di copia possa trovare specifica limitazione attraverso l’accorgimento del mascheramento preventivo dei “dati sensibili” presenti nella documentazione, quali, ad esempio, i dati relativi ai nominativi di clienti e fornitori, laddove alle esigenze di controllo “individuale” della gestione sociale -cui è preordinato il diritto del socio ex art. 2476 co. 2 c.c.- si contrappongano non pretestuose esigenze di riservatezza fatte valere dalla società.