Diritto di consultazione della documentazione sociale ex art. 2476 c.c.
Il diritto alla consultazione della documentazione sociale di cui all’art. 2476, comma 2, c.c. include anche la facoltà per i soci di estrarre, a proprie spese, copie della stessa.
E’ ammissibile anche in sede cautelare l’adozione delle misure di esecuzione indiretta degli obblighi di fare infungibile di cui all’art. 614-bis c.p.c. (nelle specie, tuttavia, il giudice ha ritenuto di non disporle, ritenendole manifestamente inique).