7 Gennaio 2015

Diritto di controllo del socio accomandante: profili sostanziali e processuali

Nella società ad accomandita semplice il diritto dei soci accomandanti, ai sensi dell’art. 2320, comma terzo, c.c. ad avere il rendiconto della gestione alla fine di ogni esercizio sociale, non è soddisfatto dalla presentazione di un mero prospetto delle entrate e delle uscite ovvero dalla generica descrizione delle operazioni svolte, dovendo invero a fronte dell’esercizio del predetto diritto, essere esposto un quadro generale dell’effettiva situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società, da cui si desumano gli utili conseguiti e le perdite subite durante ogni singolo esercizio sociale.

Dal punto di vista processuale, il predetto diritto del socio accomandante, implica la facoltà di ricorrere alla procedura per il rendimento dei conti, prevista dagli artt. 263 e ss., c.p.c., nell’ambito della quale la mancata produzione dei documenti giustificativi, privando di attendibilità il conto, equivale all’omessa presentazione dello stesso, con conseguente impossibilità della sua impugnativa ai sensi dell’art. 264 c.p.c e, nel caso in cui non venga reso il conto finalizzato alla corresponsione degli utili, l’autorità giudiziaria può procedere alla liquidazione attraverso elementi induttivi e criteri di approssimazione, senza che la parte inadempiente possa avvantaggiarsi della mancanza della specifica documentazione in proposito.

 

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