Diritto di controllo del socio di s.r.l. ex art. 2476 c.c.. Principio di buona fede e bilanciamento di interessi
Il diritto del socio di srl non amministratore di avere accesso alla documentazione sociale ex art. 2476 co. 2 c.c. è esercitabile in via potestativa, senza che il socio sia onerato di dimostrarne l’utilità rispetto alla soddisfazione di un suo specifico interesse, ed è tutelabile in via d’urgenza in riferimento alla esigenza di attualità del controllo rispetto alle vicende sociali.
Deve realizzarsi un contemperamento di tale diritto rispetto ad esigenze della società meritevoli di tutela, ad esempio in termini di riservatezza dei dati sociali, da condursi alla stregua del principio di buona fede, la cui applicazione allo specifico rapporto sociale comporta che il diritto alla consultazione della documentazione sociale e alla estrazione di copia possa trovare specifica limitazione (attraverso l’accorgimento del mascheramento preventivo dei “dati sensibili” presenti nella documentazione, quali, ad esempio, i dati relativi ai nominativi di clienti e fornitori) laddove alle esigenze di controllo “individuale” della gestione sociale -cui è preordinato il diritto del socio ex art. 2476 c.c. secondo comma- si contrappongano non pretestuose esigenze di riservatezza fatte valere dalla società.
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Camilla Savoldi
Avvocato del Foro di Milano. Laureata in giurisprudenza presso l'Università degli studi di Milano-Bicocca (110L). Dottoranda in Diritto Commerciale presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (Scuola di...(continua)