Diritto di controllo del socio non partecipante all’amministrazione della s.r.l.
Il secondo comma dell’art. 2476 c.c. sancisce un ben preciso diritto del socio non partecipante all’amministrazione ad avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di sua fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione. Tale diritto svolge, nel sistema normativo delle società a responsabilità limitata derivante dalla riforma del 2003, una precisa funzione compensativa dell’eliminazione del controllo pubblico, precedentemente previsto attraverso l’istituto di cui all’art. 2409 c.c., quantomeno laddove non sia istituito il collegio sindacale, tanto che in giurisprudenza si è parlato di privatizzazione del controllo sull’operato dell’organo amministrativo. Il diritto di informazione, inderogabile da parte degli statuti sociali, viene così inteso in senso molto ampio e permette al socio di attingere informazioni sul generale andamento degli affari sociali ovvero su singole operazioni. Per tali ragioni deve essere ampiamente ammessa la tutela cautelare ex art. 700 c.p.c. del diritto.
Il diritto di accesso informativo del socio non partecipante all’amministrazione della s.r.l. trova limite, invero come ogni altro diritto riconosciuto dall’ordinamento, nel divieto degli atti emulativi (la cui violazione induce abuso) e nel dovere di comportarsi secondo correttezza e buona fede. Tuttavia, ciò configura una vera e propria eccezione di dolo, al cui proposito gli oneri di deduzione e di prova incombono, secondo le regole generali, alla parte che la formula.