Diritto di conversione di strumenti finanziari partecipativi e tutela cautelare atipica
E’ ammissibile una cautela “atipica” avente ad oggetto la conversione in azioni di strumenti finanziari partecipativi, stante il fatto che l’esercizio del diritto di conversione determina il sorgere di un obbligo in capo alla società per l’emissione delle azioni di compendio (e quindi per la loro consegna) in esecuzione della delibera che l’ha decisa contestualmente all’aumento di capitale posto al servizio degli strumenti finanziari medesimi. Rispetto all’adempimento del predetto impegno sorge una controversia sulla pretesa di far valere lo “status” di socio, non una controversia sulla proprietà o il possesso del bene (ossia, le azioni) che rappresenta e dimostra detto status.
Deve ritenersi ammissibile la richiesta di condanna all’emissione e consegna delle azioni di compendio che la parte ricorrente intenda far valere nel giudizio di merito, e che intenda ottenere anticipatamente in via di “ordine”, all’esito del vaglio del fumus boni iuris, laddove il facere consiste nell’emissione – già deliberata e quindi di carattere solo esecutivo – delle azioni di compendio a servizio degli strumenti finanziari partecipativi, e nella consegna delle stesse agli strumentisti che le pretendono, nonché nella iscrizione di questi ultimi a libro soci.
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Giovanni Battista Barillà
Professore Associato di Diritto commerciale presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Bologna, Avvocato in Bologna, è autore di articoli e monografie in materia di diritto commerciale...(continua)