Diritto di inedito e titolarità dei diritti di pubblicazione e di messa in commercio
Il diritto di inedito, quale diritto di opporsi alla prima pubblicazione dell’opera, non appare riconducibile alla sola categoria dei diritti patrimoniali ma rientra nell’ambito delle facoltà personalissime dell’autore, esplicandosi anche attraverso la possibile scelta di non destinare il frutto della propria attività creativa al pubblico. E ciò anche revocando il consenso dato a terzi a procedere alla pubblicazione fino al momento in cui essa non si sia verificata. Nel contratto d’opera da creare o inedita, la consegna volontaria del manoscritto è prestazione necessaria per la realizzazione del programma negoziale. Tuttavia si inseriscono qui le controverse questioni relative all’ammissibilità dell’esecuzione forzata in forma specifica per consegna di un’opera inedita destinata alla pubblicazione: problematiche connesse all’insindacabile giudizio dell’autore circa l’incompiutezza dell’opera e, ancora una volta, del diritto di inedito. La soluzione negativa conduce a ritenere che l’editore non possa ottenere per altra via la consegna, atteso che gli interessi sostanziali in gioco –quali appunto il diritto di inedito- rendono incoercibile tale obbligo, salva la tutela risarcitoria a favore dell’editore stesso. Nell’ipotesi di morte dell’autore, l’editore può ritenere compiuto il contratto unicamente per la parte consegnata, sicché qualora l’autore non abbia consegnato l’opera all’editore, il contratto si estingue ex art. 134 l. aut., mentre secondo i principi generali l’autore (o i suoi eredi) restano tenuti a restituire il compenso eventualmente ricevuto.