Diritto d’ispezione del socio di s.r.l. sulla documentazione della s.p.a. controllata
Ai sensi dell’art. 2476 co. 2 c.c., i poteri di ispezione del socio non amministratore di s.r.l. sui “documenti relativi all’amministrazione della società” devono avere ad oggetto tutta la documentazione ragionevolmente necessaria ovvero in concreto esaminata/utilizzata per l’esercizio delle proprie funzioni dall’organo amministrativo. Ne deriva che, ove si discuta di una s.r.l. che vede limitata la propria attività alla gestione di una pluralità di partecipazioni, l’oggetto del potere di controllo spettante al socio si estende anche alle scritture sociali e contabili della s.p.a. interamente controllata dalla s.r.l., dovendosi presumere la piena disponibilità e il concreto utilizzo da parte dell’organo amministrativo della s.r.l. controllante dell’intera documentazione amministrativa e contabile della s.p.a. controllata, con conseguente legittimità della richiesta del socio che chieda di ispezionare tale documentazione.
È da escludersi, di converso, un generale e indiscriminato potere di ispezione del socio di s.r.l. su società da questa solo “indirettamente” partecipate, soprattutto laddove dette società siano costituite in forma di s.p.a., con esclusione di analogo potere degli azionisti “diretti”.
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Giorgio Grossi
AmministratoreAvvocato, già tirocinante ex art. 73 d.l. n. 69/2013 presso la Sezione Specializzata in materia d'Impresa del Tribunale di Milano. Cultore della materia presso la cattedra di Diritto Commerciale dell'Università...(continua)