L’essenza del diritto morale d’autore consiste nel diverso diritto a non vedere disconosciuto il proprio ruolo di autore; tale diritto negativo non necessariamente si traduce nell’obbligatoria indicazione del nome dell’autore (aspetto la cui regolamentazione è nella disponibilità delle parti); quindi, l’omessa menzione del nome dell’autore di un’opera nella sua diffusione non implica di per sé che sia messa in discussione la paternità della stessa.
L’omessa menzione dell’autore di per sé sola non costituisce una prova di disconoscimento. Il fatto che il marchio contraddistingua i gioielli sui cataloghi non significa il disconoscimento del ruolo della disegnatrice, al contrario costituisce prassi diffusa e ovvia nonché strategia commerciale più fruttuosa che il brand sia posto in evidenza da solo.
Non rappresenta indice di avvenuta sottrazione fraudolenta di un progetto imprenditoriale la dimostrata disponibilità di una sostanza, lo sfruttamento di alcuna creazione tutelabile né la sussistenza di un’attività imprenditoriale suscettibile di concorrenza sleale di cui non vi è prova.