Disciplina della postergazione prevista dal primo comma dell’art. 2467 c.c. in relazione al soggetto che ha perso la qualità di socio
I presupposti della postergazione sono individuati dall’art. 2467 nell’ “eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto” e in una “situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento”, in situazioni cioè di “rischio” di insolvenza che possono manifestarsi sia in fase di start-up se la società è sottocapitalizzata e quando v’è il pericolo che il rischio di impresa sia trasferito sui terzi creditori, sia in seguito, quando a fronte di perdite i soci, anziché conferire capitale come sarebbe ragionevole, effettuino finanziamenti.
La condizione di inesigibilità del credito può essere eccepita anche nei confronti del socio che, in epoca successiva al versamento, abbia perso tale qualità: l’accoglimento della tesi contraria, cioè il riconoscimento della qualità di socio come presupposto dell’applicazione della disciplina della postergazione, porterebbe all’eliminazione della finalità di protezione dei creditori sociali, cioè della ratio dell’art. 2467 c.c.; basterebbe, infatti, che la qualità di socio venisse meno per equiparare un finanziamento effettuato da soggetti terzi rispetto alla società ad un finanziamento effettuato dal socio per ovviare una situazione di sottocapitalizzazione senza la necessità di prestare idonee garanzie. In altre parole, la norma tende a trattare il socio che ha fatto un finanziamento in una situazione in cui avrebbe dovuto fare un conferimento, come, appunto, un socio che avendo fatto un conferimento non ha diritto alla restituzione se non in sede e all’esito della liquidazione e del pagamento di tutti i creditori.