Dissipazione del patrimonio sociale e violazione del dovere di cooperazione con l’Ufficio fallimentare
E’ responsabile nei confronti della s.r.l. – poi fallita – l’amministratore che abbia gravemente violato i propri doveri così da determinare il dissesto della società e l’insufficienza del patrimonio sociale per il pagamento dei creditori sociali e che abbia continuato senza alcuna autorizzazione l’attività d’impresa sociale, incassando personalmente i corrispettivi di tale attività (compiendo così atti distrattivi e dissipativi)
In caso di totale dolo occultamento della contabilità sociale e in mancanza del deposito dei bilanci sociali, il danno può essere legittimamente quantificato nella misura dell’intero disavanzo fallimentare, oltre rivalutazione ISTAT alla data della domanda, interessi come per legge e rimborso forfettario delle spese generali.