2 Febbraio 2015
Ditta. Compravendita e codice del consumo
Massima a cura di: Edoardo
La ditta è segno distintivo dell’imprenditore, ma non è soggetto distinto dal suo titolare, e pertanto questi, pur senza specificare la sua qualità, è legittimato ad opporsi ad un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di quella.
Nel contratto di compravendita fra venditore-professionista e consumatore, avente ad oggetto un bene di consumo-, deve essere sempre applicata la disciplina speciale contenuta nel testo unico del consumo,a meno che non siano previste dal codice civile ulteriori norme a tutela del consumatore, e che possono applicarsi le disposizioni del codice civile in materia di contratto di vendita in generale solo ad integrazione di eventuali lacune nella regolamentazione di specifiche ipotesi.
La responsabilità risarcitoria del venditore deve ritenersi caratterizzata dalla natura sostanzialmente oggettiva e deve prescindere dall’accertamento della colpa del venditore, così come prev
isto per gli altri strumenti di tutela contemplati dall’art. 130 codice del consumo; quindi in questi casi, diversamente da quanto previsto dall’art. 1494 c.c., il risarcimento del danno deve ritenersi
non regolato dai principi generali in tema di inadempimento contrattuale.
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