Divulgazione, valutazione del carattere individuale e imitazione servile del design comunitario
Ai fini della protezione accordata ai disegni o modelli non registrati ai sensi dell’art. 11 Reg. CE n. 6/2002,, la divulgazione all’interno di un solo Stato membro può essere sufficiente, purché sia fatta in modo tale che gli ambienti specializzati del settore all’interno dell’Unione europea possano venire a conoscenza di tale disegno o modello, anche grazie alla divulgazione a mezzo sito Internet.
La valutazione del carattere individuale deve tener conto anche del “margine di libertà dell’autore nel realizzare il disegno o modello”. Questa regola impone in particolare di valorizzare gli elementi individualizzanti che il designer ha saputo introdurre nella forma alla luce dei vincoli di progettazione specifici al bene considerato, derivanti specie dalle caratteristiche imposte dalla funzione tecnica del prodotto e/o da eventuali prescrizioni legislative applicabili al medesimo, e incombe sul titolare del modello di fatto indicare gli elementi di tale disegno o modello che a suo avviso gli conferiscano carattere individuale.
La norma contenuta nell’art. 2598 n. 1 c.c. postula l’imitazione di un prodotto la cui forma abbia valore individualizzante e distintivo, indipendentemente dall’essere il prodotto stesso oggetto di privativa, in modo tale da creare confusione con quello messo in commercio dal concorrente. Dunque, l’imitazione rilevante non si identifica con la riproduzione di qualsiasi forma del prodotto altrui, ma solo con quella che cade sulle caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante e, cioè, idonee, proprio in virtù della loro capacità distintiva, a ricollegare il prodotto ad una determinata impresa.
I due illeciti costituiti l’uno dalla contraffazione del modello, l’altro dall’imitazione servile possono concorrere, giacché la configurazione dell’uno o dell’altro di essi dipende solo dal diverso parametro di cui ci si avvale per dar ragione del valore (rispettivamente individuale o distintivo) delle dette forme, che è nel primo caso l’utilizzatore informato e nel secondo il consumatore medio: e, ove il modello presenti, oltre che carattere individuale, un connotato distintivo riconoscibile dal consumatore medio, il titolare della privativa potrà avvalersi anche dei rimedi codicistici contemplati per l’illecito confusorio.