Domanda cautelare, ex art. 700 c.p.c., volta a ottenere la sospensione dell’efficacia di un atto di pegno costituito sulle quote di una s.r.l. detenute da altra società: difetto del requisito della residualità.
La domanda cautelare ex art. 700 c.p.c. (diretta a ottenere: la dichiarazione di inefficacia dell’atto di pegno costituito da una società sulle quote di altra società, dalla prima detenute; l’inibitoria del diritto di voto, nell’ambito dell’assemblea dell’ente societario le cui quote sono oggetto del pegno, in capo al creditore pignoratizio; la nomina di un custode delle quote pignorate) non può trovare accoglimento per carenza del requisito della residualità, essendo previsto dall’ordinamento il rimedio ad hoc dell’impugnazione di delibera (di cui gli artt. 2479-ter, ultimo comma., e 2378 c.c.), con la relativa facoltà di richiedere la sospensione in via cautelare dell’esecuzione della delibera impugnata; sicché il pericolo prospettato non potrebbe dirsi giammai irreparabile.