28 Settembre 2015

Dovere di diligente gestione degli amministratori e sindacabilità delle scelte compiute

All’amministratore di una società non può essere imputato a titolo di responsabilità ex art. 2392 c.c. di aver compiuto scelte inopportune dal punto di vista economico, in quanto siffatta valutazione attiene alla discrezionalità imprenditoriale e può pertanto rilevare solo come giusta causa di revoca dell’amministratore; ne consegue che il giudizio sulla diligenza dell’amministratore nell’adempimento del proprio mandato non può mai investire le scelte di gestione, ma solo l’omissione delle cautele, verifiche e informazioni preventive generalmente richieste dal dovere di diligente gestione.

 

Il dovere di diligente gestione imposto all’amministratore è espressione del fondamentale dovere di correttezza e buona fede richiamato in termini generali agli artt. 1175 e 1375 c.c., sicché l’amministratore ha il dovere di prendersi cura dell’interesse di colui (individuo o ente) che lo ha incaricato dell’amministrazione delle proprie attività e, per ciò stesso, lo ha investito di un compito di indubbie connotazioni fiduciarie.

 

Sebbene la valutazione sull’eventuale responsabilità dell’amministratore non attenga al merito delle scelte compiute, il profilo della fedeltà all’interesse della società da lui amministrata assume centrale rilievo e qualunque omissione diretta a realizzare un interesse diverso e in contrasto con quello si configura come violazione del dovere di fedeltà immanente alla carica.

 

Non esiste un obbligo per l’amministratore di amministrare la società con successo economico, pertanto se egli ha agito con la dovuta diligenza e, malgrado ciò, ha compiuto operazioni imprenditoriali rivelatesi inopportune, non è responsabile per gli eventuali danni così arrecati alla società.

 

Il principio della insindacabilità nel merito delle scelte degli amministratori non è assoluto, ma può essere derogato sia se la scelta sia stata assunta illegittimamente, sia se sia stata irrazionale. Nel primo caso resta valutabile la diligenza mostrata nell’apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all’operazione da intraprendere; nel secondo, è necessario che le informazioni e le verifiche assunte abbiano condotto, in seguito, a una decisione coerente e razionale (Nel caso di specie il Tribunale, nel giudizio di responsabilità promosso dalla società e dal suo socio unico, ha accolto le doglianze mosse nei confronti dell’amministratore, il quale, ben conscio del fatto che la società non avesse i mezzi per far fronte a nuovi acquisti, né potesse ricorrere al credito bancario, aveva stipulato numerosi contratti preliminari di acquisto di immobili senza una apparente e concreta utilità, anzi spinto da una finalità speculativa, comunque estranea all’oggetto sociale).

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