Doveri degli amministratori nella fase di scioglimento di società e azione di risarcimento azionabile dal curatore fallimentare
Il dovere degli amministratori di una società per cui sussiste una causa di scioglimento consiste nel limitarsi ad operazioni puramente conservative del patrimonio sociale (secondo la formulazione dell’art 2486 cpv. c. c.) anche prima e a prescindere da una formale messa in liquidazione, con la configurazione quindi, in ipotesi di violazione di tale dovere, di una fattispecie di danno risarcibile, questa legittimamente azionabile da un eventuale curatore fallimentare successivamente nominato, in relazione all’ammontare delle “perdite” conseguentemente maturate in capo alla società e non invece in relazione all’ammontare delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi e poi rimaste inadempiute (quale azione rimasta invece indiscutibilmente a disposizione dei singoli creditori ex art 2476 comma 6° cc).
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Giovanni Battista Barillà
Professore Associato di Diritto commerciale presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Bologna, Avvocato in Bologna, è autore di articoli e monografie in materia di diritto commerciale...(continua)