E’ esperibile l’azione ex art. 2395 c.c. nei confronti dell’amministratore di società fallita per avere indotto il fornitore in inganno sulla base di un bilancio falso
Va riconosciuta al creditore che agisce nei confronti dell’amministratore unico di società fallita ex art. 2395 c.c. (e dunque facendo valere un danno “diretto” al proprio patrimonio) una legittimazione autonoma ed eventualmente concorrente con quella spettante alla curatela fallimentare nell’interesse della società e della massa dei creditori.
La falsificazione di un documento (il bilancio) volto a consentire ai terzi di orientare le proprie scelte nei rapporti con la società dichiarante legittima una presunzione (semplice) di concreta influenza del falso sulla condotta del terzo soggetto che entri in contatto con la società (nel caso di specie il Tribunale ha riconosciuto fondata la doglianza attorea di aver continuato ad effettuare forniture alla società successivamente dichiarata fallita sulla scorta di un bilancio di esercizio, poi risultato falsamente e gravemente sopravvalutato).