È responsabile per mala gestio ex art. 146 l.fall. il liquidatore (ed ex amministratore) di una società per avere, fino alla dichiarazione di fallimento, continuato rapporti di fornitura con una società da lui partecipata e amministrata, nonostante la conosciuta insolvenza della stessa, ponendo altresì in essere pagamenti preferenziali nei suoi confronti, in danno alla par condicio creditorum.
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Tommaso Carcaterra
Laureato presso l'Università degli Studi di Milano. Praticante avvocato presso lo studio legale Gatti Pavesi Bianchi Ludovici.(continua)