Eccezione di inadempimento, buona fede oggettiva e compenso dell’amministratore
L’eccezione di inadempimento ai sensi dell’art. 1460 c.c., che consente a chi sia tenuto ad una prestazione di rifiutare l’adempimento deducendo l’inadempimento altrui, è soggetta al presupposto che il rifiuto di adempiere dell’eccipiente non sia contrario a buona fede “avuto riguardo alle circostanze”. La buona fede di cui all’art. 1460 comma 2 c.c. è intesa in senso oggettivo, cioè una condotta qualificabile come corretta alla stregua dell’idem sentire comune; la reazione della parte eccipiente all’inadempimento altrui deve essere proporzionata e la sua prestazione di cui si vuole liberare con l’eccezione deve porsi in rapporto di sinallagmaticità con la prestazione dedotta come inadempiuta dalla controparte contrattuale (nella specie viene rigettata l’opposizione della società che si rifiutava di saldare il compenso dell’amministratore sollevando eccezioni di inadempimento per fatti di pretesa responsabilità risalenti nel tempo).
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Ilaria Chiuchiolo
Laureata presso l'Università degli Studi di Firenze: Avvocato presso Deloitte Legal - Società tra Avvocati(continua)