14 Novembre 2013

Eccezione di inadempimento in un contratto di licenza di software

La sospensione dell’erogazione del servizio assistenza relativo alla licenza di un software a causa della morosità della parte contraente, superiore a trenta giorni, nel pagamento dei canoni di licenza rappresenta un esercizio della facoltà attribuita in via generale dall’art. 1460 c.c. e non determina automaticamente la revoca della licenza o la risoluzione del contratto, ben potendo la morosità essere sanata. In assenza di esatto pagamento dei canoni dovuti, correttamente si può esercitare il diritto di autotutela conferito dal contratto e dalla norma codicistica, sospendendo l’erogazione del servizio sino all’esatto adempimento di controparte.

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Maria Luigia Franceschelli

Maria Luigia Franceschelli

Associate

Dottorato di Ricerca in Proprietà Industriale, Università degli Studi di Milano Avvocato presso Hogan Lovells Studio Legale, IP team(continua)

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