Effetti del fallimento sui rapporti pendenti e clausola arbitrale
Non sussiste una automatica estinzione delle obbligazioni assunte dal soggetto fallito per effetto dell’intervenuto fallimento: ciò contrasterebbe con la funzione dell’art. 72 L. Fall., secondo il quale “sono inefficaci le clausole negoziali che fanno dipendere la risoluzione del contratto dal fallimento”.
Fino al momento della manifestazione di una eventuale (espressa e rituale) dichiarazione del curatore fallimentare di volersi sciogliere dal contratto questo è pienamente valido, mentre viene sospesa ex lege solo la sua concreta esecuzione e quindi (in primo luogo) l’obbligo di adempiere da parte di entrambi i contraenti.
Anche l’eventuale clausola compromissoria inserita in un contratto sospeso è soggetta a sospensione ex lege e non può quindi essere invocata nei confronti del Fallimento: fino al momento della dichiarazione di scioglimento/subentro nel contratto da parte del Curatore egli è infatti da considerarsi soggetto terzo rispetto alle parti contraenti.