Effetti della fusione e obbligo della incorporata di non agire in responsabilità contro l’amministratore della incorporante
Si trasferisce ex art. 2504-bis c.c. alla società incorporante l’obbligo eventualmente gravante sulla società incorporata, socia di controllo della prima, di non esercitare, né far esercitare, azioni di responsabilità contro gli ex amministratori della incorporante, ove tale obbligo sia stato validamente assunto dalla incorporata in sede di acquisto della partecipazione di controllo.
E’ inammissibile per carenza di interesse ad agire l’azione sociale di responsabilità contro gli amministratori, là dove la società attrice sia obbligata contrattualmente a non esercitare siffatta azione.