Effetti dell’istanza di correzione del brevetto sulla concessione di provvedimenti cautelari ed onere di prova del titolare di modello non registrato
Ai sensi dell’art. 132, c. 1, c.p.i. i provvedimenti cautelari possono essere concessi anche in corso di brevettazione o di registrazione, purché già decorrano gli effetti del brevetto ex art. 53 c.p.i. La domanda pertanto, deve essere stata resa accessibile al pubblico o comunque notificata nella sua forma definitiva, completa di eventuali istanze di correzione presentate dal registrante.
È onere del titolare del modello non registrato ex art. 1, II, lett. a) reg. CE n. 6/2002 provare che il preteso contraffattore avrebbe potuto facilmente conoscere l’aspetto del design protetto e che i modelli in contestazione presentano una somiglianza del carattere individuale tale da rendere improbabile una coincidenza creativa.