Effetti processuali del fallimento sul pendente giudizio di responsabilità dell’amministratore
A seguito del fallimento di una s.r.l., il socio che abbia promosso l’azione di responsabilità sociale nella qualità di sostituto processuale della società ai sensi dell’art. 2476, co. 3, c.c., perde la legittimazione e così pure il singolo creditore che abbia proposto l’azione del creditore sociale. Il fallimento è legittimato in via esclusiva ad agire con l’azione ex art 146 l.fall., azione che assorbe sia l’ azione sociale sia azione dei creditori sociali, quest’ultima configurandosi, in costanza di procedura fallimentare, come azione di massa.
Ne consegue che, nel caso di giudizio di responsabilità già pendente verso l’organo amministrativo della società, qualora intervenga il fallimento compete solo al curatore la decisione di proseguire con le azioni originariamente promosse accettando la causa nello stato in cui si trova con le eventuali preclusioni assertive ed istruttorie già maturate. In difetto di ciò, la domanda va dichiarata improcedibile per la sopravvenuta carenza di legittimazione attiva degli originari attori.
Spetta dunque solo al fallimento valutare se coltivare o meno la causa interrotta, a nulla rilevando le ragioni concrete e le strategie difensive sottese a tale scelta, che ben potrebbe derivare anche dalla volontà di abbandonare la causa pendente e intraprendere una nuova azione ex art. 146 l.fall, che cumuli l’azione sociale e quella dei creditori. Né può sostenersi che la mancata riassunzione da parte del fallimento, cui consegue ex lege l’estinzione del giudizio, possa essere interpretata come una rinuncia definitiva all’azione, essendo a tal fine richiesta una esplicita ed inequivocabile manifestazione di volontà del curatore, con la quale egli dichiari di voler rinunciare a far valere l’azione risarcitoria, così disponendo del diritto controverso.
Stante la legittimazione esclusiva della curatela, il giudizio per mala gestio già pendente, interrotto a seguito della declaratoria di fallimento della società danneggiata, non può procedere nemmeno per impulso di altri convenuti, destinatari delle domande originariamente proposte, nei loro confronti, dalla società, dal socio o dai creditori. Finché dura il fallimento resta dunque proponibile, da parte di soggetti diversi dal fallimento, solo l’azione per danno diretto.
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Alberto Agresti
Laurea in giurisprudenza a pieni voti presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Avvocato presso RPLT RP Legalitax, si occupa principalmente di diritto societario (M&A) e diritto dell'arte.(continua)