Efficacia del sequestro d’azienda ineseguito nel termine di cui all’art. 675 cpc
Il sequestro d’azienda disposto ai sensi dell’art. 670 c.p.c. non perde efficacia se l’esecuzione, iniziata nel termine di 30 giorni prescritto dall’art. 675 c.p.c., risulta infruttuosa per mancata collaborazione del sequestrato o temporanea indisponibilità dell’ufficiale giudiziario, restando ferma la possibilità di compiere successivamente ulteriori atti di esecuzione volti a realizzare appieno la cautela.
La mancata trascrizione nei registri immobiliari del provvedimento di sequestro d’azienda, qualora siano in questa ricompresi beni immobili, non comporta l’inefficacia, ex art. 675 cpc, del sequestro qualora l’attività esecutiva sia stata tempestivamente iniziata.