2 Febbraio 2018

Efficacia della clausola compromissoria contenuta nel preliminare dopo la stipula del contratto di cessione di quote e nullità del decreto ingiuntivo

La regolamentazione contenuta nel contratto preliminare, che per ampiezza del contenuto e specificità delle pattuizioni può assumere funzione di vero e proprio contratto-quadro, conserva la sua efficacia anche dopo la stipula del definitivo, quando quest’ultimo, non assumendo carattere novativo, costituisce solo un atto che dà esecuzione al primo (nel caso di specie il Tribunale, rilevato che il contratto definitivo di cessione di quote sociali costituiva solo un atto esecutivo del preliminare privo di carattere novativo, ha ritenuto applicabile la clausola compromissoria contenuta nel contratto preliminare, ritenendo così fondata l’eccezione di incompetenza).

L’omessa riproduzione nel contratto definitivo di cessione di quote sociali di una clausola già inserita nel preliminare non comporta, necessariamente, la rinunzia alla pattuizione ivi contenuta, che quindi non resta assorbita nel definitivo, salvo il caso in cui sussistano elementi in senso contrario ricavabili dagli atti ovvero offerti dalle parti. Ne consegue che il giudice è tenuto ad indagare la concreta intenzione delle parti, verificando se, con la nuova scrittura, le parti si siano solo limitate a formalizzare la cessione nei confronti della società, senza riprodurre tutti gli impegni negoziali in precedenza assunti (ex multis Cass. n. 22984/2014).

La clausola arbitrale contenuta nel contratto di cessione di quote si applica anche alle controversie derivanti dagli impegni di garanzia e dagli altri contratti contemplati dall’accordo complessivo, come si desume dall’art. 808 c.p.c.. Ciò vuol dire che la clausola trova applicazione anche alle controversie derivanti dal contratto di garanzia, a nulla rilevando la presenza della clausola “solve et repete”, che comporta unicamente la rinuncia a ogni eccezione di merito idonea a impedire il pagamento e non anche l’inapplicabilità della clausola arbitrale (nel caso di specie il Tribunale, in applicazione di questo principio, ha ritenuto applicabile la clausola arbitrale anche al rapporto di garanzia).

L’esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo, imponendo tuttavia a quest’ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull’esistenza dell’anzidetta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale rimessione della controversia agli arbitri (ex multis Cass. n. 5265/2011).

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Nunzia Gaetani

Nunzia Gaetani

Avvocato

Laurea in Giurisprudenza presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano; Master in Diritto Societario; Diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali. Iscritta all'Ordine degli...(continua)

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