15 Gennaio 2015

Efficacia delle delibere cd. a cascata nell’ipotesi di aumento di capitale e scioglimento della società per mancata sottoscrizione dell’aumento

La delibera di liquidazione condizionata alla mancata sottoscrizione dell’aumento di capitale fino all’ammontare necessario a coprire le ingenti perdite in cui versa la società, rappresenta un espediente per rispettare il diritto di opzione spettante ai soci che ancora non hanno dichiarato se aderire o meno all’aumento di capitale. La delibera deve, dunque, prevedere che in caso di mancato esercizio dell’opzione la società andrà in liquidazione, come prescritto dalla legge nell’ipotesi di perdita del capitale (cfr. art. 2484, co. 1, n. 1, c.c.).In tal caso, la nomina del difensore da parte di liquidatore non iscritto nel registro delle imprese non ha effetto, poiché si tratta di atto soggetto a pubblicità cd. costitutiva dipendente dal verificarsi della condizione (mancata sottoscrizione dell’aumento di capitale) cui è subordinata l’efficacia della delibera di nomina del liquidatore stesso (cd. delibere a cascata).

La tutela cautelare di cui all’art. 2378 c.c., la cui funzione è quella di non ritardare con il ricorso cautelare la trattazione della causa, nell’evidente intento normativo di tutelare la certezza delle situazioni societarie senza che il ricorso cautelare possa ritardare l’avvio del procedimento ordinario e costituirne una fase di fatto prodromica, va riconosciuta nel tempo necessario ad instaurare la lite. Pertanto, prima dell’instaurazione del giudizio arbitrale, la parte ha la possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria ordinaria, essendo in tal caso rispettata la ratio sostanziale dell’articolo 2378 c.c.

Mentre delibere come quelle di approvazione del bilancio non possono essere sospese in quanto auto-esecutive, nonché, in sostanza, dichiarative e prive di ulteriori effetti, se non quelli di rendere proprio della società il progetto di bilancio preparato dagli amministratori, istanza di sospensione può essere presentata, invece, per una delibera di aumento di capitale e contestuale scioglimento condizionato alla mancata sottoscrizione dell’aumento, in quanto produttiva di effetti successivi e ulteriori rispetto all’imputazione dell’atto deliberativo all’ente societario, quali i versamenti da fare, il mutamento delle quote societarie in relazione a questi e, non ultima, la messa in liquidazione.

Ai fini della valutazione comparativa di cui all’art. 2378, co. 4, c.c., in presenza di perdite rilevanti risultanti dal bilancio approvato, la continuazione dell’attività di rischio non è necessariamente un valore positivo per la stessa società, soprattutto in carenza di una ristrutturazione societaria.

L’inadempimento che legittima l’esclusione dal voto del socio moroso è esclusivamente quello afferente alla liberazione delle quote sociali e non quello relativo a prestazioni sorte in virtù di titolo diverso dal rapporto sociale.

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gabriele.scaglia

gabriele.scaglia

Notaio con sede in Triuggio (MB) e operante in tutta la Lombardia. Dottore di ricerca presso la Scuola di Dottorato "Impresa, lavoro e Istituzioni" dell'Università Cattolica di Milano (curriculum diritto...(continua)

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